IVA è la sigla che identifica l'Imposta sul Valore Aggiunto: un'imposta indiretta sul consumo, in vigore dal 1° gennaio 1973, che fu introdotta nell'ordinamento interno italiano con D.P.R. 633/1972 – modificato più volte negli anni – in recepimento della direttiva europea 2006/112/EU; quest'ultima, al fine di uniformare l'imposizione indiretta in tutti gli Stati appartenti all'Unione Europea, fissa l'aliquota minima nella misura del 15% e stabilisce che una parte del gettito venga destinato a scopi comunitari.
L'IVA è un'imposta proporzionale sul corrispettivo del bene o del servizio, che deve essere applicata nel momento di effettuazione delle operazioni; la base imponibile, infatti, è il valore aggiunto prodotto da ciascun operatore meno gli investimenti effettuati. Applicata con il metodo della "sottrazione imposta da imposta", nel quale il valore aggiunto è determinato per sottrazione e non come somma dei compensi ai fattori della produzione, l'imposta da pagare viene determinata sottraendo l'imposta pagati sugli acquisti da quella applicata sulle vendite (al contrario del sistema cosiddetto "base da base", per il quale l'aliquota si applica sulla differenza tra fatturato di vendita e fatturato di acquisto di beni intermedi); il calcolo "per cassa" e non per competenza, per ragioni di semplificità, comporta l'esenzione dall'imposta per le giacenze di magazzino.
Imprenditori, artisti, professionisti, nonché le società e gli enti commerciali – soggetti passivi di imposta – hanno due obblighi fondamentali:
- assolvere a determinate formalità nel momento in cui iniziano un'attività economica al fine di garantite l'applicazione e la circolazione dell'imposta (tra le altre, apertura della partita IVA, acquisto dei registri, ecc.);
- eseguire periodicamente le operazioni di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione annuale per la determinazione concreta dell'imposta.
I presupposti dell'IVA sono sostanzialmente:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
- le importazioni, da chiunque effettuate;
- gli acquisti intracomunitari di beni effettuati tra operatori IVA, residenti in differenti paesi UE.
Quest'ultimo presupposto, in particolare, introdotto con d.l. 331/1993 in seguito all'abolizione delle frontiere doganali, disciplina le cessioni di beni fra Stati diversi all'interno del territorio comunitario ricorrendo al regime transitorio della tassazione nello Stato membro di destinazione del bene oggetto dello scambio intracomunitario.
Nel momento impositivo dell'operazione nasce il debito nei confronti dello Stato e l'imposta diventa esigibile: il soggetto passivo, a seconda delle opzioni esercitate e del proprio volume d'affari, dovrà liquidarla all'Erario ogni mese o ogni trimestre ed infine provvedere a un conguaglio finale annuale. A partire dal momento impositivo delle operazioni decorrono i termini di legge previsti per adempiere agli obblighi contabili, come l'emissione della fattura o dello scontrino/ricevuta fiscale.
Il calcolo vero e proprio dell'imposta, come detto in precedenza, avviene "imposta su imposta": in altre parole, l'importo dell'IVA versata ai propri fornitori viene sottratto dall'IVA incassata dai propri clienti. Se tale differenza genera un debito verso l'erario, il soggetto dovrà versare l'importo tramite il modello F24; viceversa, se matura un credito potrà riportarlo nel periodo successivo per essere scalato dai versamenti futuri oppure chiederne il rimborso oppure utilizzarlo in compensazione, detraendolo da altri tributi dovuti.
In Italia, attualmente, l'IVA è applicata con 3 aliquote differenti: una ordinaria (22%) e due ridotte (10% e 4% sui beni ritenuti necessari) al fine di evitare un'eccessiva regressività dell'imposta rispetto al reddito.
In ambito mutui, l'acquisto di un immobile prevede il pagamento dell'IVA solo se la compravendita avviene direttamente tra l'acquirente e l'impresa costruttrice; in particolare, l'aliquota applicata è del 4% per l'acquisto della prima casa e del 10% per l' della seconda casa.