L'imponibile, o per meglio dire la base imponibile, rappresenta ciò che può essere gravato di imposta; in altre parole, è il valore sul quale si applica un'aliquota al fine di determinare un tributo dovuto.
Ogni fatto a rilevanza tributaria, infatti, viene sottoposto ad un giudizio di valore e di stima, definito determinazione della base imponibile. Si tratta di un'operazione esclusivamente tecnica, i cui limiti sono prefissati dalla legge, che stabilisce i criteri di valutazione del presupposto d'imposta: tali criteri possono prendere in esame il valore del bene (nelle imposte ad valorem) o altri valori (nelle imposte specifiche) quali peso, misura, ecc.
In materia di imposte dirette, come l'IRPEF, la base imponibile è la parte del reddito, al netto di riduzioni e detrazioni, sulla quale viene applicata l'imposta.
Per le imposte indirette, invece, il criterio di valutazione varia da tributo a tributo:
- nel calcolo dell'IVA, per esempio, è costituito normalmente dal corrispettivo delle cessioni e delle prestazioni di servizi;
- nell'imposta di registro per i contratti a titoli oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, la base imponibile è data dal valore del bene o del diritto.
Per altri tributi indiretti, il criterio estimativo non tiene in alcun conto valori economici numerari; ad esempio:
- per le tasse sulle concessioni governative la base imponibile dipende dal tipo di atto cui si applica il tributo;
- per le tasse automobilistiche il parametro è dato dalla potenza del mezzo di trasporto;
- per le imposte di fabbricazione si tiene conto della misura (o del peso) dei beni trasferiti, ecc.
Infine, è utile riportare la definizione di base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU), differenziata per tipologia di immobile, area o fabbricato; in particolare:
- per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate del 5%) i moltiplicatori prefissati in base alla categoria catastale di appartenenza;
- per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal "valore venale" in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione, d'uso consentita, agli onere per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione nonchè ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe;
- per i terreni agricoli, invece, è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente variabile a seconda che il terreno sia posseduto o meno da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (noto come coefficiente di vantaggio).