L'Imposta Municipale Unica, ben più nota con l'acronimo IMU, unifica le tasse e i contributi che gravano sulla proprietà o il possesso di unità immobiliari; introdotta in Italia nel 2012 in sostituzione dell'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), prevede l'accorpamento del canone di occupazione di aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni e della tassa per i rifiuti solidi urbani.
Inserita nel più ampio progetto di riforma della finanza pubblica (federalismo fiscale) con l'obiettivo di assegnare agli enti territoriali risorse fiscali indipendenti dal governo centrale, rappresenta un'imposta di tipo reale il cui presupposto si individua nella proprietà, possesso, utilizzo, usufrutto o diritto d'abitazione delle unità immobiliari (compresi terreni e aree edificabili), prescindendo dalla destinazione d'uso. Analogamente a quanto accadeva per il calcolo dell'ICI, la base imponibile è ottenuta come prodotto tra la rendita catastale (rivalutata) e un parametro relativo alla specifica tipologia immobiliare (fissato in base alla categoria catastale).
L'aliquota d'imposta ordinaria è fissata allo 0,76%, mentre per le prime case (abitazioni principali e relative pertinenze) è prevista un'aliquota ridotta pari allo 0,4%. Tuttavia, ai Comuni (soggetti attivi dell'imposta) è consentintito modificare tali valori, sia al ribasso sia al rialzo: in particolare, fino a un massimo dello 0,3% per l'aliquota ordinaria e dello 0,2% per l'aliquota ridotta. Il soggetto passivo di tale tributo (proprietario o titolare di altro diritto) può provvedere al versamento dell'imposta in un'unica soluzione annuale (entro il 16 giugno) oppure frazionando l'importo in due rate (con scadenze fissate al 16 giugno e 16 dicembre).