Interessi moratori

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Si definiscono come moratori gli interessi dovuti a titolo di risarcimento per il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria. Il ritardato pagamento di una rata del mutuo o di un prestito personale, ad esempio, genera interessi di mora: il mutuatario (debitore) dovrà corrispondere al mutuante – banca o altro istituto creditore – una percentuale di interesse tipicamente superiore a quella concordata in fase di stipula.

Disciplinati sin dal 1973 (Art. 30 del D.P.R. n° 602) e attualmente dal D.Lgs. 231/2002 (attuativo della direttiva 2000/35/CE), gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento previsti dal contratto; gli Stati membri dell'UE determinano il tasso di mora in base alla formula stabilita nell'Art.3 comma d, riportata di seguito: Tasso di riferimento BCE (rilevato il primo giorno di calendario del semestre) maggiorato di una quota percentuale (minimo 7%).

In Italia, il tasso degli interessi di mora per il semestre Luglio-Dicembre 2013 – comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°166 – è pari all'8,50%: ovvero, il Tasso BCE rilevato il 1° Luglio 2013 (0,50%) maggiorato del tasso degli interessi legali di mora – valore incrementato dal precedente 7% all'attuale 8%, a partire dal 1° Gennaio 2013.

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