Imposta sostitutiva

Trova il tuo mutuo
Importo mutuo
Durata
Valore immobile

È definita come sostitutiva la trattenuta di imposta che, di fatto, sostituisce una serie di altre imposte ed è operata direttamente in una transazione da una delle controparti, a sfavore dell'altra e per conto del Fisco.

I contratti di mutuo stipulati con le banche sono assoggettati a un particolare regime fiscale, caratterizzato dall’applicazione di un’imposta sostitutiva dei tributi che gravano sul mutuo stesso e sugli atti ad esso connessi. In pratica, è previsto un unico prelievo che va a sostituire l’imposta di registro, quella di bollo, l’imposta catastale e ipotecaria (per la quale il tributo può essere comunque dovuto in base alle formalità eseguite) e dalla tassa sulla concessione governativa, ove dovuta. Questo prelievo è generalmente messo a carico del cliente direttamente dalla banca, e va perciò a incidere sugli oneri accessori del mutuo.

In generale, invece, nei casi in cui il finanziamento venga rilasciato da un istituto non-bancario (ad es. una finanziaria), verranno applicate le imposte ordinarie previste sugli atti; più precisamente:

  • imposta di registro fissa sul contratto di finanziamento (€ 168,00);
  • imposta proporzionale (0,50%) sulle garanzie rilasciate da soggetto diverso dal debitore;
  • imposta proporzionale ipotecaria per iscrizione (2%) e cancellazione (0,50%) delle ipoteche concesse;
  • imposta di bollo sul contratto (€ 16,00 per ogni foglio) e sulle ricevute di pagamento delle rate(€ 2,00 ciascuna);
  • imposta proporzionale di bollo (12 per mille) sulle cambiali rilasciate.

L'aliquota applicata per il calcolo dell'imposta sostitutiva su finanziamenti bancari a medio o lungo termine (durata superiore ai 18 mesi) è pari allo 0,25% o al 2% dell'importo erogato, a seconda delle finalità dell'erogazione: per le persone fisiche sarà dello 0,25% sull'importo del finanziamento erogato per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile (o pertinenze) che presenta i requisiti per l’accesso alle agevolazioni fiscali "prima casa".

Se invece il mutuo è finalizzato all'acquisto, costruzione e ristrutturazione della seconda casa, l'operazione è assoggettata all'aliquota del 2%. Infine, anche per tutte le operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso "non abitativo" (negozi, terreni, magazzini,ecc.), viene applicata l'aliquota dello 0,25%.

Occorre ricordare che al fine dell'applicazione della minore aliquota (0,25%) è necessaria la richiesta del mutuatario (persona fisica), con dichiarazione da rendersi nel contratto di mutuo, dalla quale risulti che il prestito non rientra nella fattispecie assoggettata all'aliquota del 2%. In caso di finanziamento cointestato, la dichiarazione deve essere resa da tutti i mutuatari dato che l'aliquota da applicare è calcolata sulla base della destinazione attribuita ad ogni quota parte del finanziamento.

Trova il tuo mutuo
Mutuo richiesto
  €
Durata
 anni
Valore immobile
  €
Cerca mutuo
© 2010-2024 FairOne S.p.A. - P. IVA 06936210969 
- Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM n. M215 - MutuiSupermarket.it è un servizio a Impatto Zero ©
Richiesto – Calcolalo ora