Gli interessi corrispettivi rappresentano la contropartita dovuta dal debitore per il godimento di una somma di denaro fornita dal creditore, come accade nel mutuo, e sono la logica conseguenza della natura fruttifera del denaro. L’articolo 1282 del Codice Civile, infatti, stabilisce che i crediti liquidi - ossia il cui ammontare è certo - ed esigibili - vale a dire “maturi” e non soggetti a condizioni sospensive o termini - producono interessi di pieno diritto. Gli interessi corrispettivi vengono calcolati in base a tassi che non possono eccedere una determinata soglia, variabile nel corso del tempo, oltre la quale si sconfina nell'usura.