Prelazione

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Il diritto di prelazione è l'istituto in base al quale – a parità di condizioni – un soggetto viene preferito rispetto ad un altro, in capo ad una negoziazione giuridica. In particolare, è necessario distinguere tra:

  • prelazione volontaria: quando una parte concede volontariamente il diritto di prelazione alla controparte;
  • prelazione legale: esercita in osservanza della legge stessa, anche in assenza di accordo tra le parti.

In ambito locatario – sancito e regolamentato dall'Art.38 della Legge 392 – il diritto di prelazione può essere esercitato dal conduttore dell'immobile: qualora il titolare decidesse di vendere, dovrà obbligatoriamente notificare questa sua intenzione al conduttore mediante notifica a mezzo ufficiale giudiziario; in questo modo, l'inquilino – venuto a conoscenza dell'importo e delle modalità di pagamento stabilite dal proprietario – potrà far valere il diritto entro 60 giorni dalla data di notifica.

In ambito processuale, affine all'istituto in esame è quello delle cause di prelazione tra creditori: i titolari del diritto potranno far valere per intero il loro credito in quanto preferiti rispetto ai creditori semplici (o chirografari), i quali potranno semplicemente concorrere sulla quota residua in maniera proporzionale.

La presenza di una causa legittima di prelazione, difatto, rappresenta un'eccezione al principio della par condicio creditorum, in base al quale tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. In generale, le cause di diritto di prelazione si dividono in due tipi: privilegi e garanzie reali (pegno, ipoteca).

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